Statuto Comunale ed Associazioni

Di particolare importanza per la nostra associazione è lo statuto comunale ed in particolare l’ articolo 42 che regolamenta l’ applicazione e le direttive per instaurare una partecipazione attiva dei cittadini con il comune di Monte Porzio Catone.


PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTIDEI CITTADINI

– Art. 42 –
Associazioni e organizzazioni di volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio
territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che
operano sul territorio comunale nella Consulta delle Associazioni, ivi comprese le sezioni
locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione e necessario che l°associazione depositi in
comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
Possono tuttavia ottenere la registrazione le Associazioni di fatto operanti nel territorio da
almeno 5 anni.
4. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o
suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l°amministrazione e di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell°ente nel settore in cui essa opera.
5. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione di quelle aventi finalità
politiche, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell°attività associativa.
6. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni non aventi fini di lucro,
di cui al comma 5 a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
7. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi
dell°ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
8. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato
inserite nell°apposito albo regionale; l°erogazione dei contributi e le modalità della
collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
9. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall°ente devono
redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l”impiego.
10. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione
in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in
particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela
dell’ ambiente.
ll. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi
del1°ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
12. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell°interesse
collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore
riuscita e siano tutelate sotto l”aspetto infortunistico.
13. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all°art. 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che
spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L°eventuale risarcimento è liquidato
in favore dell”ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell°Associazione.